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Introduzione

Il D. Lgs. 4 marzo 2010, n°28 e s.m., introduce una strada completamente nuova rispetto alle tradizionali procedure di contenzioso: è la conciliazione, metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, grazie al quale le parti in conflitto si confrontano cercando di addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambe. Il conciliatore è soggetto terzo, neutrale ed imparziale, che deve ascoltare e assistere le parti aiutandole a trovare una soluzione condivisa; quindi trattasi di un procedimento volontario, riservato e non vincolante. Sono stati previsti tre tipi di mediazione:

  • facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

  • obbligatoria, quando è imposta dalla legge;

  • giudiziale, quando è il giudice ad invitare la parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza), prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.


Successioni ereditarie

Il caso delle successioni ereditarie rientra nella mediazione di tipo obbligatoria, in quanto imposta dalla legge; quindi il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità ( da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza). Le parti in conflitto hanno quindi l'obbligo di tentare la conciliazione e hanno la sicurezza che la disputa si risolverà secondo i loro interessi con un accordo tagliato su misura. A differenza della causa giudiziaria che può protrarsi per anni, nel tentativo di conciliazione passano in media 30 giorni dalla presentazione della domanda all'incontro e si può arrivare alla risoluzione in una sola seduta. Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, le parti si rivolgeranno al giudice, avviando una causa giudiziaria.

Risarcimento

L'art 5 del  D.lgs. 28/10, al  comma 1   prevede  che: "1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'condizione di procedibilità della domanda giudiziale."

Dunque, tra la materie previste dal predetto articolo rientra quella relativa al risarcimento del danno  derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.

Il principio che sta alla base di ogni risarcimento del danno che non derivi direttamente da un contratto è dato dall'art. 2054 del Codice Civile italiano:
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

Questa norma in particolare apre una moltitudine di possibilità a chi abbia subito un danno per colpa o responsabilità di terzi a chiedere il giusto risarcimento ed indennizzo.
Sia esso un danno a cose materiali che alla persona (lesioni fisiche).
La mediaconciliazione è tornata in vigore dal 20 Settembre 2013 per effetto della legge 89/2013.
Si tratta in sostanza di un istituto introdotto dal governo Italiano per far fronte all'intasamento dei Tribunali civili ed alla lentezza della giustizia ordinaria.
La mediaconciliazione consiste quindi in un anticamera del giudizio vero e proprio, consiste in una richiesta ad un organismo preposto ed autorizzato dal Ministero di Giustizia di derimere una controversia grazie all'ausilio di esperti e mediatori professionisti.
La domanda di mediazione relativa alle controversie e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Chiunque quindi voglia esercitare un'azione davanti ad un giudice per valere i propri diritti è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione o anche detta media conciliazione.
Il processo di mediazione davanti all'organismo o ente preposto ha durata massima imposta dalla legge di 3 mesi, dopo i quali o nel caso non si riesca a trovare una soluzione accettata da entrambe le parti è possibile esperire azione giudiziale.

Patti di famiglia

L'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 (quello che elenca le materie per cui è obbligatoria la mediazione), ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, in sostituzione del procedimento di conciliazione previsto dall'abrogato art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003 (disciplinante il rito societario).

Tra le materie, indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, alcune riguardano rapporti destinati a prolungarsi nel tempo:

  • alcuni contratti di durata (locazione, comodato, affitto d'azienda);

  • rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia). Per le controversie sui patti di famiglia, l'obbligatorietà della conciliazione riguarda solo le controversie su patti o su singole clausole degli stessi riguardanti diritti disponibili.

Locazione

L'articolo 5, D. Lgs. 4 marzo 2010, n°28, al comma 1, prevede le materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di "locazione" (controversie relative a risarcimento danni derivanti da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese e gli oneri accessori o alle interpretazioni del contratto) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Relativamente, invece, alla licenza per finita locazione (intimata prima della fine della scadenza del contratto) ed allo sfratto sia per finita locazione (intimato dopo la scadenza del contratto) sia per morosità, la norma prevede un trattamento diverso, imponendo la condizione di procedibilità solo per la fase di merito del giudizio e non anche per la fase sommaria, quindi, la condizione è di procedibilità e non di proponibilità. Alla luce di ciò, nel caso in cui le parti non abbiano esperito il tentativo di conciliazione, il giudice le rimette nei termini e le invita ad esperire il tentativo di conciliazione; così facendo, il legislatore non ha precluso l'accesso alla giustizia.

Diritti reali

Alleggerimento per i Tribunali oberati da una grossa mole di cause. Tempi celeri per dirimere le controversie. Entra in scena la conciliazione obbligatoria: una figura stragiudiziale destinata a rappresentare un'alternativa al giudizio ordinario.

Contro la paralisi del sistema giudiziario, per molte cause civili, arriva in soccorso la conciliazione obbligatoria. Circa 10 le categorie sottratte all'iter naturale del procedimento civile. Nella sostanza, prima si tenta la mediazione. Solo dopo, se l'esito è negativo, si può percorrere la via del giudizio.

In sostanza, per poter agire in giudizio in una serie ben precisa di materie, si dovrà prima tentare di mettersi d'accordo, per poi arrivare a una conciliazione formale. Le materie interessate dal provvedimento sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La categoria dei diritti reali assume tale denominazione in virtù di una caratteristica che accomuna tutte le situazioni giuridiche in essa ricomprese: esse hanno infatti sempre ad oggetto una res, ossia una cosa, un bene materiale. Chiunque intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali (diritto di proprietà quale diritto reale fondamentale, diritti reali di godimento, diritti reali di garanzia) è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.

All'atto del firma del mandato, l'avvocato deve informare il cliente di questa possibilità, pena l'annullabilità del mandato stesso. Comunque, anche se la causa senza il tentativo non si può fare, è al convenuto che spetta eccepire la mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione.

Il procedimento, senza formalità, dura quattro mesi al massimo e inizia con la presentazione della domanda di mediazione all'ente pubblico o privato autorizzato dal ministero della Giustizia con decreto. Qui verrà indicato un mediatore che cercherà di mettere d'accordo le parti. In caso di mancata partecipazione al procedimento il giudice può trarre argomenti di prova nel giudizio che seguirà. Se non si raggiunge un accordo, il mediatore può inviare una proposta alle parti, che possono aderirvi. Il verbale di accordo è omologato dal presidente del Tribunale. Le spese sono detraibili (come credito d'imposta) fino a 500 euro.


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