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Cancellazione dell’ipoteca ed estinzione: qual è la differenza?
L’ipoteca sulla casa rappresenta una forma di garanzia molto comune richiesta dalle banche, o da un soggetto creditore, in seguito all’accensione di un mutuo. In questo modo il soggetto che eroga la cifra necessaria per l’acquisto del bene potrà esercitare un diritto sull’immobile nel caso in cui il debito non venga risanato secondo le modalità e i tempi concordati.
Il decreto Bersani, il D.L n 7/2007, stabilisce che la banca erogatrice del mutuo ha l’obbligo di segnalare - entro 30 giorni dall'estinzione dell'ipoteca - l'avvenuta operazione alla Conservatoria che, avrà quindi altri 30 giorni, per cancellare definitivamente l'ipoteca sull'immobile. Inoltre l’operazione non prevede alcun costo aggiuntivo e/o senza la presenza di un notaio.
Occorre fare una precisazione, ovvero chiarire che esiste una netta differenza tra l’estinzione dell’ipoteca e la sua cancellazione. Spesso questi due termini sono confusi, oppure utilizzati come se fossero sinonimi, ma invece non è così.
Se dopo
tanti anni hai finalmente restituito alla banca l’intera cifra richiesta per il
mutuo, potrai finalmente ottenere l’estinzione dell’ipoteca, avvero il
suo annullamento. In questo modo la banca non potrà più esercitare alcun
diritto sull’immobile e la casa risulterà totalmente di tua proprietà.
Attenzione, perché in molti casi l’estinzione dell’ipoteca potrebbe anche non
prevedere la cancellazione immediata e definitiva dal registro
immobiliare. Quindi solo con la cancellazione definitiva dell’ipoteca
potrai essere davvero sicuro.
L’articolo n.2878 del Codice Civile prevede l’estinzione dell'ipoteca e la conseguente perdita della sua efficacia, nei seguenti casi:
- quando il debito a cui l'ipoteca è collegata viene estinto del tutto;
- il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito dall'ipoteca o all’ipoteca stessa;
- viene raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata limitata;
- si manifesta una condizione risolutiva tale da portare all'annullamento dell'ipoteca;
- trascorrono oltre venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca senza che ne sia stato richiesto il rinnovo;
- l’immobile ipotecato si distrugge;
- il tribunale ordina la cancellazione delle ipoteche.
Le modalità di cancellazione di ipoteca cambiano in base all’ipoteca in oggetto:
- Cancellazione ipoteca legale. La cancellazione dell'ipoteca legale avviene esclusivamente attraverso il pagamento del debito. A seguito dell’estinzione del debito, il creditore ne farà comunicazione agli uffici competenti.
- Cancellazione ipoteca giudiziale. La cancellazione dell’ipoteca giudiziale segue un iter più complesso poiché avviene solo a seguito di una procedura in tribunale che consente al giudice di ordinare la cancellazione dell'ipoteca. Ovviamente se il debito è stato estinto, nonostante i tempi burocratici, l'ottenimento della disposizione richiesta è certo.
- Cancellazione ipoteca volontaria. La cancellazione dell'ipoteca volontaria può avvenire mediante un atto notarile oppure, se relativa ad un mutuo, con modalità automatica. Atto notarile: il notaio procede alla redazione di un atto notarile unilaterale chiamato anche “atto di assenso alla cancellazione di ipoteca”. Le spese relative a tale procedura sono a carico del debitore.
- Modalità automatica. Il D. L. n. 40 del 2 aprile 2007, reso operativo il 2 giugno, noto anche come Decreto Bersani, rende possibile la diretta comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo fra la banca e gli uffici competenti. Questo provvedimento cancella così per il debitore, tutte le spese bancarie, erariali o legate al notaio. Dal 2 giugno 2007 infatti, i mutui estinti sono notificati dalla banca, entro trenta giorni, all'Agenzia delle Entrate competente che procede alla cancellazione dell'ipoteca.
Accadeva invece frequentemente che rimanessero iscritte nei registri immobiliari ipoteche relative a mutui ormai estinti da diversi anni, che, di fatto, non avevano nessun valore.
Queste ipoteche dovevano essere cancellate prima di poter iscrivere nuovamente un’ipoteca sull’immobile. La cosa non era di poco conto, soprattutto nel caso in cui il proprietario, dopo qualche anno, decideva di vendere l’immobile e il nuovo acquirente aveva bisogno di un mutuo. A questo punto era necessario cancellare la vecchia ipoteca per iscriverne una nuova a garanzia del proprio finanziamento. Cosicché il vecchio proprietario era costretto a rivolgersi a un notaio, che per la cancellazione di ipoteca iscritta su un immobile del valore per esempio di 100.000 euro, doveva sopportare un costo di circa 755 euro.
Grazie a due provvedimenti dell’Agenzia del Territorio, le disposizioni del decreto Bersani hanno trovato attuazione. Con un primo decreto (del 23 maggio 2007), il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito registro immobiliare per le comunicazioni semplificate di cancellazione dell’ipoteca.
Con un secondo provvedimento (del 25 maggio 2007), la stessa Agenzia ha invece fissato le modalità di comunicazione: la trasmissione della comunicazione di estinzione del mutuo da parte della banca (o finanziaria, oppure ente di previdenza) alla conservatoria in cui è iscritta l’ipoteca va fatta con modalità telematiche. La trasmissione telematica era facoltativa fino al 15 ottobre 2007, poi è diventata obbligatoria.
Cosa deve fare chi ha già estinto un mutuo? A seconda che il mutuo sia stato estinto prima o dopo il 3 aprile 2007 si verificano due casi:
Mutuo estinto dopo il 3 aprile. La banca consegnerà al debitore senza sua richiesta esplicita la quietanza di estinzione (dal 2 giugno 2007 in poi, ma entro il 2 luglio), e darà comunicazione, sempre entro il 2 luglio 2007, alla conservatoria dell’estinzione del mutuo e quindi della cancellazione dell’ipoteca.
Mutuo estinto prima del 3 aprile. Per far cancellare l’ipoteca il consumatore deve chiedere alla banca la quietanza da cui risulti l’estinzione del mutuo (richiesta da fare con raccomandata a/r). A partire dalla data della raccomandata partono i 30 giorni entro i quali la banca deve comunicare in conservatoria la cancellazione dell’ipoteca. In questo modo non sono richieste più al consumatore spese per la cancellazione e viene eliminata una delle formalità inutili a carico dei cittadini.
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