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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
 
L’aumento degli infortuni sul posto di lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre di misure di sicurezza sempre maggiori per la tutela della salute dei dipendenti.
 
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) ha previsto alcune innovazioni atte a questo scopo come i corsi di formazione per il primo soccorso, il corso antincendio, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), etc..
 
Il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che dev'essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo. Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali. Come ad esempio derivante dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc. Predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli come la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza. Inoltre specifica come tutti i lavoratori debbano essere muniti dei mezzi idonei alla prevenzione come strumenti (caschi, protezioni..), informazioni e addestramenti.
 
Chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo. Sarà quindi necessario, per la predisposizione dello stesso, rivolgersi ad aziende di consulenza apposite che redigeranno il documento tramite un'analisi e una valutazione tecnica del luogo di lavoro.
 
Molto schematicamente, ricordiamo le principali regole previste dall‘articolo 28 del testo unico: la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».
 
Sono citati i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
 
Il DVR deve avere data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa – nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa – indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione.
 
Prevede un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 
Deve rispettare tutte le altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ricordiamo infine che in base all’articolo 17 il datore di lavoro – oltre all’obbligo di presentare il DVR – ha quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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