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Se non trovo un accordo, ho sprecato tempo e soldi?
Anche se non si trova un accordo, tempo e soldi non sono sprecati, in quanto con lo strumento della proposta fatta dal mediatore alle parti o anche in presenza di una sola parte, si ha la possibilità di rivolgersi al Tribunale competente potendo contare sui vantaggi processuali che la proposta del mediatore fornisce, quale ad esempio la condanna della parte soccombente, alle spese processuali nel caso in cui egli non abbia accettato la proposta del mediatore ritenuta congrua dal giudice, oltre ad una multa.
Cosa posso fare se non conosco i recapiti della parte che vorrei chiamare in mediazione?
Se non si hanno a disposizione i recapiti (residenza, domicilio, ecc.), della parte che si vuole chiamare in mediazione, prima del deposito dell'istanza è opportuno ottenerli attraverso canali ufficiali, quali le Camere di Commercio se si tratta di un'impresa, o presso il Comune in cui si presume essere la residenza, se si tratta di una persona fisica.
Nel caso l'Organismo di conciliazione "Concordia" o lo "Studio Scalisi" offrono tutta l'assistenza in merito, sia presso le proprie sedi che tramite internet (Skipe - Msn Messenger - Facebook) nonchè telefonicamente.
Per avere gli opportuni chiarimenti, vedi gli indirizzi e i numeri utili nella "Home page".
Quali documenti devo avere e consegnare per avviare una mediazione?
Per avviare la mediazione, oltre al modulo di avvio interamente completato, che trovi nel nostro sito nella sezione "Modulistica", è necessario allegare tutta la documentazione che si ritiene utile ad illustrare il caso portato in mediazione e a sostenere la propria posizione, oltre ad una specifica procura, qualora si intenda essere assistiti da un avvocato nella procedura.
Bisogna inoltre procedere al pagamento delle spese di segreteria e delle spese di mediazione, al momento del deposito dell'apposito modello, nella misura già meglio illustrata infra e produrre quindi l'apposita ricevuta di pagamento o versamento.
E' possibile, nel corso della mediazione una sessione separata, nella quale ogni parte potrà, senza la presenza delle altre, colloquiare con il mediatore, riservatamente e consegnargli eventuale documentazione che il mediatore non potrà, senza esplicito permesso della parte, mostrare alle altre parti. La stessa documentazione la parte istante, la potrà già allegare alla domanda di mediazione, avendo cura di indicare che la stessa, come previsto nell'apposita domanda di mediazione, e solo allegata per una migliore conoscenza dei fatti ad uso esclusivo del mediatore o del collegio di mediatori.
La mia controversia è conciliabile?
Sì, se ha ad oggetto diritti disponibili quali principalmente i diritti patrimoniali che non derivino da reato, rapporti familiari, rapporti di lavoro che non ineriscano a materie espressamente riservate alla diretta ed esclusiva competenza giudiziaria.
Comunque, guarda in questo sito alla pagina materie per avere alcuni esempi di controversie relative ai principali argomenti del diritto conciliabili.
Devo portare il mio avvocato?
La normativa prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato, quindi la parte deve essere assistita da un legale durante la fase della mediazione.
Quanto devo pagare?
La somma che bisogna pagare per effettuare una procedura di mediazione è chiamata indennità, ed è composta per una parte da spese di segreteria e per l'altra da spese di mediazione. Per la mediazione nelle materie in cui essa è obbligatoria, la normativa impone € 48,80 fissi per parte per spese di segreteria, oltre ad una somma variabile per parte stabilita dalla Legge 98/2013 che a modificato il D.M. 145/2011 D.M. 180/10, , a titolo di spese di mediazione, a seconda del valore della controversia.
Per ottimizzare aspetti amministrativi ed organizzativi del proprio lavoro, al momento del deposito della domanda di avvio della mediazione, la segreteria dell'Organismo, chiede alla parte istante il pagamento della somma indicata dalla tabella ministeriale per il caso di mancata comparizione della controparte e mancata proposta, € 48,80 e, a seguito dell'adesione della parte convenuta e della formulazione della proposta nonchè dell'esito della procedura, come previsto dalla normativa, elabora l'importo definitivo per ciascuna delle parti, comprensivo di incrementi e riduzioni, e determina eventuali costi aggiuntivi e rimborsi da erogare (per il dettaglio sulle variazioni, guarda la risposta alla domanda "Ci sono incrementi o riduzioni sui costi della mediazione?" ).
Per la mediazione nei casi in cui essa sia facoltativa, le spese di mediazione seguono una tabella predisposta dall'Organismo di riferimento. In questo caso, la normativa non impone le tariffe e prevede un regime di libero mercato fra gli Organismi di mediazione privati, ed è per questo che i costi sono più alti. In "Concordia" abbiamo definito le nostre tariffe per la mediazione facoltativa, analizzando i servizi ed i costi proposti dai concorrenti, con l'obiettivo di fornire un miglior servizio ad un minor costo.
Guarda nel nostro sito in "Tariffe" la colonna della tabella relativa alla conciliazione obbligatoria e volontaria.
Se sono chiamato alla mediazione ma non partecipo cosa succede?
La Manovra Finanziaria bis 2011-2013, approvata dal Parlamento ed entrata in vigore a partire dal 17 settembre 2011, ha introdotto un nuovo comma all'art.8 del D.Lgs. 28/2010 che disciplina il procedimento di mediazione.
Si tratta del nuovo comma 5 che così recita: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."
In sostanza, dal 17 settembre 2011, la parte che, in una delle materie in cui la legge sancisce l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, ha ricevuto l'invito a mediare e non si presenta presso l'Organismo di Mediazione senza giustificato motivo, incorre nella sanzione automatica da parte del Giudice, nel successivo procedimento giudiziario, del pagamento allo Stato di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.
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