Efficacia esecutiva dell'accordo e procedura di esecuzione
Il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo.
Il D.Lgs. 28/2010 (art. 12) stabilisce che l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati in una procedura di mediazione civile costituisce titolo esecutivo per:
- Espropriazione forzata;
- Esecuzione per consegna e rilascio;
- Esecuzione degli obblighi di fare e non fare;
- Iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se gli avvocati omettesero di sottoscrivere l'accordo ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (art. 12), la parte interessata ad ottenere l'efficacia esecutiva dovrebbe fare istanza al presidente del tribunale per chiedere l'omologazione dell'accordo allegato al verbale di mediazione.
Serve apporre la formula esecutiva all'accordo di conciliazione?
Il C.p.c. (art. 475) stabilisce che l'apposizione della formula esecutiva munisce di efficacia esecutiva gli atti dell'autorità giudiziaria o dei pubblici ufficiali, «salvo che la legge disponga altrimenti».
Il D.Lgs. 28/2010 (art. 12), appunto, riconosce efficacia esecutiva ex lege all'accordo di conciliazione, senza bisogno di apporvi la formula esecutiva. Nulla impedisce, comunque, di rivolgersi al Tribunale per apporre la formula esecutiva all'accordo di conciliazione.
La formula esecutiva, invece, risulta necessaria ex C.p.c. (art. 475) ove il presidente del tribunale abbia omologato l'accordo conciliativo.
Come mettere in esecuzione l'accordo conciliativo?
Il D.Lgs. 28/2010 (art. 12) stabilisce che l'accordo di conciliazione «deve essere integralmente trascritto nel precetto» ex C.p.c. (art. 480).
La parte quindi trascrive il testo dell'accordo conciliativo nel precetto (come farebbe con cambiali e assegni) e l'ufficiale giudiziario ne attesta la conformità all'originale, esibitogli dalla parte e allegato in copia fotostatica.
Il C.p.c. (art. 479) impone di notificare il titolo esecutivo e il precetto prima dell'esecuzione forzata.
La parte interessata all'esecuzione quindi notifica all'altra parte l'atto di precetto e il verbale di mediazione con l'accordo conciliativo allegato, che l'ufficiale giudiziario ha precedentemente attestato conformi agli originali esibiti. La parte quindi può procedere all'esecuzione forzata.