In caso di intervento per coibentazione con cappotto termico e per usufruire del Superbonus, tutti i condòmini devono partecipare alle spese in base alle loro quote di proprietà.
La Cassazione ha spiegato che i condòmini possono opporsi solo alla partecipazione alle spese per “innovazioni voluttuarie”, cioè prive di utilità oggettiva e “suscettibili di utilizzazione separata”, e alle spese “gravose”, cioè troppo onerose rispetto alle condizioni dell’edificio.
Al contrario, si legge nella sentenza, il cappotto termico è un’opera che migliora la prestazione energetica dell’intero edificio, di cui beneficiano tutti i condòmini, anche i proprietari degli immobili nei piani interrati.