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L’esperienza maturata in decenni di attività come consulenti presso i tribunali di ogni grado, sia come “periti esperti dei Giudici” che come consulenti di parte, uniti alla quotidianità di nuovi incarichi ed al continuo aggiornamento, hanno portato lo Studio Scalisi a ritenere che non sempre tutti i procedimenti incardinati presso i Tribunali, non possano trovare una più equa e rapida soluzione nell’oggetto o nella materia del contendere, attuando un metodo alternativo di risoluzione, quello che comunemente in gergo tecnico prende il nome di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).

Così sin dall’entrata in vigore della obbligatorietà della “mediazione civile e commerciale” e quindi a partire dall’anno 2010, alcuni membri dello Studio Scalisi, si sono abilitati come mediatori civili, risultando ad oggi iscritti nel relativo registro presente presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Sempre dall’anno 2010, i mediatori presenti nello Studio Scalisi, hanno deciso di collaborare e di far parte esclusivamente dell'Organismo “Concordia Mediazioni s.r.l.”, iscritto al n. 481 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

COSA VI OFFRIAMO?
Introitiamo le Vostre richieste di mediazione in materia di:
a) Locazione;    
b) Comodato;    
c) Affitto d'azienda;    
d) Diritti reali;    
e) Divisione;    
f) Successioni ereditarie;    
g) Patti di famiglia;
h) Risarcimento danni da Responsabilità medica e da Diffamazione a mezzo stampa;    
i) Contratti Assicurativi, Bancari e Finanziari;
l) Condominio.

COS'E' LA MEDIAZIONE?

La mediazione costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR), nel quale un terzo neutrale ed imparziale - il mediatore - facilita la comunicazione tra due o più soggetti, supportandole sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite tra loro insorta, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è una persona neutrale ed imparziale: non decide né giudica. Egli è un professionista specializzato in tecniche di   mediazione e negoziazione, e la sua funzione è quella di assistere le parti nell'identificazione ed articolazione dei propri interessi, priorità, bisogni e dei reciproci desideri, favorendo il dialogo tra loro.   
Il fine è quello di addivenire alla conciliazione delle parti e ad un accordo che sia equo e vantaggioso per entrambe, evitando i costi ed i rischi normalmente connessi ad un'azione giudiziaria.    
L'accordo amichevole raggiunto dalle parti viene formalizzato per iscritto, è dettagliato in ogni sua parte e rispondente alle loro concrete esigenze. Esso conclude il procedimento di mediazione ed aiuta le parti a prevenire successivi motivi di conflitto, in quanto è vincolante al pari di qualsiasi contratto e la sua violazione costituisce inadempimento contrattuale.   
I partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e   confidenziale, senza l'esposizione delle parti alla pubblica opinione o al giudizio di terzi. Tutto ciò che viene detto dalle parti durante gli incontri col mediatore, le prove ed i documenti che producono, infatti, sono riservati e non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto, né possono essere utilizzati contro la parte stessa o contro terzi in un successivo giudizio.
La mediazione consente di uscire dal conflitto mediante soluzioni il più possibile elastiche, capaci di ridurre al minimo gli effetti dannosi della lite - sia economici che relazionali - per ciascuna delle parti, che partecipano alla procedura più direttamente di quanto potrebbero fare dinanzi ad un giudice.    
I termini mediazione e conciliazione sono stati, tradizionalmente, utilizzati come sinonimi sia dal legislatore che dagli operatori del settore, per indicare il procedimento volontario finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti mediante l'aiuto di un terzo - il conciliatore -, neutrale ed indipendente, che non ha un interesse proprio nella lite stessa.   
Con le recenti modifiche normative, il legislatore ha operato una scelta netta, definendo la mediazione come l'attività ed il procedimento, e la conciliazione come l'eventuale esito positivo, ossia la composizione della controversia.    
In particolare, la Legge n. 98/2013 che ha converito in legge il D.L. 69/2013, entrata in vigore il 20 Settembre 2013, individua tre modelli di mediazione:


1. Obbligatoria
Per le seguenti materie:        
a) Locazione;    
b) Comodato;    
c) Affitto d'azienda;    
d) Diritti reali;    
e) Divisione;    
f) Successioni ereditarie;    
g) Patti di famiglia;
h) Risarcimento danni da Responsabilità medica e da Diffamazione a mezzo stampa;    
i) Contratti Assicurativi, Bancari e Finanziari;
l) Condominio.   

In tali materie deve essere esperito un tentativo stragiudiziale di mediazione a pena di improcedibilità del successivo giudizio civile.

2. Facoltativa

Liberamente scelta dalle parti per tutte le altre materie per le quali la conciliazione non è prevista come condizione di procedibilità. Le parti possono, in particolare, apporre delle clausole di mediazione o conciliazione ad un contratto, ad uno statuto o atto costitutivo di un ente, per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro.  

3. Giudiziale   

I
n qualunque momento del giudizio civile, anche in sede di giudizio di appello (non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni) il magistrato valutata la natura della causa, può invitare le parti ad avviare entro 90 giorni un tentativo di conciliazione davanti agli organismi specializzati, quando la natura della causa, le risultanze istruttorie ed il comportamento delle parti lo permettono; se le parti accolgono l'invito rivoltogli dal giudice, questi fissa una nuova udienza successivamente alla scadenza del termine per l'espletamento del tentativo e cioè dopo 3 mesi.

L'istituto della mediazione non trova applicazione per:
a) Procedimenti di ingiunzione (anche in fase di opposizione);    
b) Procedimenti per la convalida di licenza o sfratto;    
c) Procedimenti possessori;
d) Giudizi di opposizione in materia di esecuzione forzata;   
e) Procedimenti in camera di consiglio;   
f) Azione civile esercitata nel giudizio penale;   
g) Azione inibitoria e risarcitoria ex artt. 37, 140, 140 bis Cod. Consumo;   
h) Azioni ex art. 137ss. Cod. Ass.

Perché scegliere l'Associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia"?   
L'Associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia" è un'Associazione riconosciuta dal Ministero della Giustizia ed iscritta al n. 113 del Registro degli Organismi di Conciliazione accreditati. Ciò è garanzia di efficienza dell'Associazione e di competenza dei conciliatori.
Scegliere l'Associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia" per la risoluzione delle controversie significa poter contare su un'assistenza professionale qualificata e su procedimenti rapidi ed efficaci a costi contenuti.



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